Onorevoli Colleghi! - La famiglia, individuata, sulla base del dettato costituzionale, come «società naturale fondata sul matrimonio» della quale la Repubblica riconosce i diritti (articolo 29), deve essere agevolata «con misure economiche ed altre provvidenze», soprattutto nella fase della «formazione e» in quella dell'«adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» (articolo 31).
      In proposito va rilevato come attualmente la solidità della famiglia italiana è quotidianamente sottoposta «a prove onerose», in quanto la cura dei figli come l'assistenza degli anziani rimangono, a dispetto di un'impressione diffusa relativa a un presunto eccesso di «Stato assistenziale», a carico delle famiglie. Inoltre la famiglia è un soggetto penalizzato dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che chi vive da solo e fruisce di un certo reddito è più ricco e ha una capacità contributiva maggiore di chi ha lo stesso reddito ma deve mantenere più persone; pertanto, occorrerebbe che soggetto del

 

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reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa, più che la singola persona.
      Di conseguenza andrebbero introdotte una serie di misure di carattere assistenziale (buono scuola, buono salute, sussidi economici alle famiglie anche temporaneamente in condizioni difficili) e fiscale, e le amministrazioni regionali e locali dovrebbero riconsiderare le modalità di imposizione dei tributi (in primo luogo l'imposta comunale sugli immobili) per tener conto della presenza di figli minorenni.
      In questa attenzione per il numero dei componenti del nucleo familiare e nella prospettiva della famiglia quale soggetto unico fiscale va sottolineato come il ruolo fondamentale della famiglia nel sostegno ai componenti non completamente autosufficienti, siano essi giovani, o molto anziani, o disabili, è accompagnato da una penalizzazione fiscale anomala sulla scena europea, ingiusta nei confronti delle famiglie con figli, e soprattutto poco comprensibile in un Paese in cui le principali tradizioni culturali e politiche hanno sempre riconosciuto l'indiscussa centralità della famiglia.
      In relazione a queste riflessioni, nell'illustrare la presente proposta di legge sullo statuto dei diritti della famiglia, si segnalano in particolare gli articoli 8 e 9 che attengono, il primo, alla materia fiscale e tariffaria e, il secondo, ad agevolazioni destinate a favorire l'accesso all'abitazione per le famiglie di nuova costituzione o numerose.
      La disciplina fiscale proposta, che va considerata quale disposizione provvisoria in attesa e nella prospettiva dell'applicazione del «quoziente familiare», intende prendere a base del sistema delle deduzioni l'ammontare della spesa minima di mantenimento indicata dall'Istituto nazionale di statistica per i componenti della famiglia che siano a carico del percettore di reddito, determinando l'ammontare delle deduzioni nella legge finanziaria.
      La flessibilità dello strumento, che rinvia alla legge finanziaria la misura delle deduzioni in relazione alle disponibilità in concreto individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è sicuramente idonea a coinvolgere nella determinazione tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

      La norma che intende agevolare l'acquisto dell'abitazione da parte delle famiglie di nuova costituzione o numerose adotta lo strumento della garanzia dello Stato sui mutui concessi per l'acquisto dell'immobile. In sostanza, partendo dalla considerazione che oggi le sempre più diffuse situazioni lavorative di part-time e a tempo determinato non consentono a chi richiede un mutuo di offrire tutte le garanzie che gli istituti di credito esigono, si è pensato di introdurre una norma che permetta di superare questa situazione, tra l'altro facendo diminuire il costo del mutuo, proprio per effetto della garanzia offerta dal Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo la garanzia copre l'esigenza del mutuante al di là dell'ipoteca dallo stesso accesa sull'immobile. La norma, nella sua attuale formulazione, individua il meccanismo, ma richiede ulteriori specificazioni in relazione al numero dei possibili fruitori e del conseguente ammontare dell'impegno finanziario necessario per assicurare la garanzia, che, ovviamente, è ipotetica, ma esige ugualmente che sia calcolato il rischio che lo Stato potrebbe essere chiamato a sopportare.
      A nostro giudizio si tratta di uno strumento di notevole rilievo economico e sociale, e se ne auspica pertanto la tempestiva approvazione.
 

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